LA CREAZIONE DI SOCIETA’ PER LA PROFESSIONE MEDICA

Quanto può essere congeniale per un medico esercitare la libera professione attraverso la costituzione di una società?

La costituzione di una società potrebbe rivelarsi la veste giuridica ideale che consentirebbe ai medici di ridurre i costi di gestione dello studio e di limitare i carichi fiscali e previdenziali. 

In questo articolo vedremo insieme quali sono le società che i medici in libera professione possono costituire. 

Le società commerciali si dividono in due categorie.

Società di persone

Si definiscono tali le società nelle quali, più del capitale, è prevalente l’aspetto soggettivo dei loro componenti, ovvero i soci.

Le società di persone sono le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita semplice (SAS). Nelle società di persone il medico socio risponde personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale, qualora la stessa società non sia in grado di adempiere l’eventuale debito.  

Società di capitali

Si definiscono tali le società in cui vi è una netta distinzione tra il patrimonio societario da quello personale dei soci. Queste società hanno una responsabilità tutta loro, rendendo così i soci meno soggetti a responsabilità che riguardano l’azienda. 

Le società di capitali sono le società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), società in accomandita per azioni (SAPA).  Le società di capitali hanno una vera e propria personalità giuridica in cui la proprietà (i soci che hanno conferito capitale e mezzi) e l’amministrazione (coloro che gestiscono effettivamente la società) possono essere totalmente separati.

Va ricordato che, vista la responsabilità professionale del medico, è la società che risponde con il proprio capitale per quel che riguarda le obbligazioni.  

L’oggetto sociale delle società di medici.

Nel momento in cui viene costituita una società tra medici, l’iscrizione della stessa avviene presso le camere di commercio. L’oggetto sociale di queste società deve riportare che la gestione degli studi medici e l’esercizio dell’attività vengano svolte da professionisti qualificati.  

Inoltre, è importante ricordare che le autorità amministrative (comuni, Asl) rilasciano le autorizzazioni all’esercizio dell’attività alle suddette società solo in presenza di un direttore sanitario.  

Lo scenario odierno ci presenta però il diffondersi di società tra professionisti in cui vi è la presenza di soci che non sono dei medici. Questo fa sì che, per tutte le prestazioni mediche, ci si avvalga di personale medico ausiliare e qualificato.  

Vantaggi fiscali e previdenziali legati alle società tra medici liberi professionisti.

Quando un medico libero professionista decide di costituire una società, spesso sceglie la società a responsabilità limitata. Oltre ai vantaggi fiscali e alla facilità nella vendita della quota societaria, l’aspetto più rilevante riguarda la responsabilità patrimoniale delle SRL.  

Come spiegavo in precedenza, la scelta di costituire una SRL comporta una separazione vera e propria tra il patrimonio della società e quello personale dei soci. I creditori possono rivalersi solo sul patrimonio sociale in quanto i soci rispondono per le rispettive quote sottoscritte.  

Un altro importante aspetto riguarda la tassazione. Quando il medico svolge la propria libera professione in forma individuale viene tassato in base agli scaglioni Irpef che vanno dal 23% al 43%.  Al contrario, qualora il medico fosse socio di una società di capitali, il reddito della suddetta società viene tassato ad un’aliquota fissa IRES pari al 24%.

In caso di distribuzione dell’utile ai soci, a partire dal 2019, viene applicata una aliquota secca del 26%. In questo caso sarà la società che dovrà effettuare e versare la ritenuta d’acconto.

Il medico socio persona fisica non dovrà quindi riportare nulla nella sua dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista previdenziale il medico, socio di società medica, dovrà versare anche la quota B all’ENPAM, calcolata su tutti i redditi percepiti. Questo importo dovrà comprendere anche la sua quota parte di reddito, spettante a titolo di partecipazione in una SRL, anche se il suddetto reddito non viene percepito. L’unico modo per non versare questa quota B è fare in modo che il capitale appartenga interamente e/o parzialmente a soggetti non medici, non obbligati all’iscrizione all’ENPAM.  

Qual è la realtà odierna? Cosa consigliano gli esperti del settore?

Confrontandomi con i miei clienti medici ho potuto constatare che molti commercialisti, che gestiscono la loro contabilità, non spingono verso la direzione di costituire la società tra liberi professionisti. I motivi possono essere diversi.

Primo fra tutti, quando parliamo di società a responsabilità limitata che rimane la forma più diffusa, l’aspetto gravoso degli adempimenti amministrativi. Le SRL devono annualmente depositare il bilancio di esercizio redatto secondo lo schema CEE, a cui si accompagnano opportune relazioni predisposte dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea dei soci.  

La maggiore complessità degli adempimenti si traduce in un maggior costo amministrativo a cui si accompagnano maggiori incombenze burocratiche per il commercialista, che non vede certo di buon occhio l’aumento dei balzelli fiscali ed amministrativi.