Quanti sono gli eventi avversi che, come medico, puoi incontrare nel corso della tua attività professionale?
Molteplici, purtroppo.
Ma è una variabile che un bravo medico sa di dover metter in conto.
In ambito medico possono verificarsi diversi errori – dinamica frequente a tutte le professioni – e tra i più comuni troviamo l’errore di diagnosi, dovuto all’incompleta raccolta dei dati clinici del paziente, oppure alla mancanza di tempo per un sovraccarico di lavoro. Questo comporta, per esempio, sbagliare la diagnosi e quindi incappare in conseguenze difficili da dover gestire.
Insomma, nonostante gli importanti progressi raggiunti in ambito scientifico, tecnologico e in termini di nuove conoscenze, le statistiche ci consegnano una situazione in cui si compiono ancora troppi errori in medicina.
Errare è Umano?
Attraverso questa espressione siamo spesso portati a trovare una giustificazione all’errore medico, quasi a voler difendere la categoria da eventuali accuse per comportamenti sbagliati nella gestione del paziente.
Errore medico e danno vanno quindi a braccetto? Anche se non tutte le situazioni causate da un errore medico provocano un eventuale danno al paziente, è importante ricordare che il danno recato, in quanto tale, va risarcito. I reparti ospedalieri che detengono il primato per il risarcimento danni sono quelli di ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e pronto soccorso, seguiti da ostetricia e ginecologia.
Il risarcimento danni
Nel caso in cui un paziente ritenga di aver subito un danno da responsabilità medica, è suo diritto rivolgersi alla struttura sanitaria e al personale medico per ottenere il risarcimento.
Chi deve rispondere per il danno arrecato? Di fronte ad una condanna a carico della struttura sanitaria, quest’ultima ha la facoltà di rivalersi sul medico responsabile dell’inadempimento.
La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale delle lesioni riportate dal paziente ma, in alcune ipotesi, può rivalersi nei confronti del medico curante per compensare il danno subito dal paziente.
La colpa del medico e la rivalsa della struttura sanitaria
Non esiste una vera definizione della Colpa, ma potremmo basarci su un’ipotetica scala di grandezza per misurarne la sua gravità.
Per determinarne l’importanza della colpa è importante valutare il comportamento concreto del medico, indagando quali elementi hanno determinato l’errore e il danno.
Qui dentro risiede la sottile differenza tra colpa lieve, colpa grave e dolo.
Azioni che, ad ogni modo, sono collegate ad operazioni di risarcimento e che quindi espongono il medico ad un rischio da non sottovalutare, ossia quello legato alla tenuta del proprio patrimonio.
Il medico rimarrà sempre esposto ai rischi di rivalsa.
Nonostante l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei medici non avvenga nei casi di colpa lieve, ma solo nei casi di dolo e di colpa grave, la tenuta patrimoniale del professionista potrebbe subire conseguenze serie.
Differenza tra dolo e colpa
Il dolo implica una volontarietà nel compiere un fatto, mentre parliamo di colpa nel caso in cui un medico agisca ugualmente, nonostante abbia previsto che il proprio comportamento possa nuocere al paziente in maniera dannosa e pericolosa. Tecnicamente si dice che il medico ha una responsabilità extracontrattuale: spetterà al paziente che vuol ottenere il risarcimento dimostrare il danno, il nesso tra il danno e la condotta del medico e la responsabilità del medico.
La tutela per il medico
Oltre ad una maggior tutela verso i pazienti danneggiati, è necessario porre la giusta attenzione alla salvaguardia dei diritti degli operatori sanitari.
Ecco perché, nel 2017, è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge Gelli, una norma voluta per difendere i pazienti dalla malasanità e, al tempo stesso, per ridare serenità ai medici che svolgono con dedizione la propria professione. La Legge Gelli ha previsto l’obbligatorietà della stipula di una polizza per colpa grave del medico, con lo scopo di tutelare gli interessi del professionista.
Ecco alcune principali caratteristiche di questa particolare tipologia di contratto assicurativo:
- Non è previsto nessun massimale alla stipula: la Leggi Gelli ha introdotto il limite di rivalsa per il risarcimento del danno. In caso di colpa grave è massimo tre volte il valore di stipendio annuo del medico.
- Retroattività decennale della polizza: clausola necessaria per coprire gli eventi avvenuti fino ai 10 anni precedenti la stipula della polizza. Questo perché potrebbero verificarsi azioni di rivalsa per colpe avvenute in passato.
- Copertura assicurativa estesa anche agli eredi: in caso di prematura scomparsa del medico gli eredi non saranno più chiamati a rispondere di eventuali danni.
- Prevedere la copertura di rivalsa dalla Corte dei conti per responsabilità amministrativa, in quanto unico organo competente per ottenere il risarcimento del danno per colpa grave.
Per comprendere quale assicurazione per colpa grave sia la più adatta, il medico deve tener conto della propria attività all’interno della struttura ospedaliera pubblica o privata, come pure di quella praticata in regime di extramoenia. Questa esigenza di protezione non può essere risolta con superficialità, scegliendo soluzioni tipo “la polizza che costa di meno” oppure “quella che fanno tutti”, sarebbe, di fatto, una scelta non in linea con la propria professione.
La soluzione più efficace va presa studiando in maniera approfondita la propria situazione professionale, in un’ottica di una protezione globale del proprio patrimonio, inteso nella sua globalità.
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